09/11/2019 - Direttiva FGAS - Gas Fluorurati - Registro Nazionale
Il 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il DPR 146 del 16 novembre 2018 che recepisce il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas florurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Il decreto in questione va inoltre a sostituire integralmente la previgente normativa relativa all’utilizzo di Gas Florurati, il DPR 43/2012.
La novità più rilevante introdotta dal decreto riguarda la creazione di una Banca Dati sui gas florurati gestita dalle Camere di Commercio, alla quale dovranno essere iscritte imprese e persone che dovranno comunicare le vendite di Fgas e delle apparecchiature che contengono Fgas, le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento degli impianti contenenti gas florurati. I rivenditori dovranno a loro volta inserire i dati relativi alle vendite effettuate, compresi i numeri dei certificati, nonché indicazioni sugli utilizzatori finali in caso di precaricate.
Dal 24 settembre 2019 le imprese e persone fisiche certificate dovranno trasmettere, entro 30 giorni dall’installazione di apparecchiature Fgas, tutte le informazioni richieste inerenti ad operatore, installazione, tipologia di apparecchiature e di Fgas in esse contenuto alla Banca Dati in via telematica.
Gli stessi adempimenti andranno inoltre eseguiti a partire dall’effettuazione del primo controllo delle perdite, nelle operazioni di manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature già installate nonché per ogni successivo intervento.
Va sottolineato che i certificati rilasciati ad imprese e persone fisiche sulla base dei regolamenti precedenti all’entrata in vigore del DPR 146/2018 resteranno validi fino alla loro naturale scadenza per le attività per cui sono stati rilasciati.
Inoltre, i certificati rilasciati alle persone fisiche per le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas florurati ad effetto serra potranno essere estesi anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi contenenti Fgas, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità per operare su dette apparecchiature con il rilascio di un’apposita certificazione integrativa.
Infine, il Registro Telematico Nazionale per persone e imprese certificate gestito dalle Camere di Commercio continuerà ad esistere e sarà possibile effettuare l’iscrizione ad esso anche prima del conseguimento della certificazione correlata all’attività svolta. Tuttavia, se le persone fisiche o le imprese non conseguiranno tale certificazione entro 8 mesi dall’iscrizione, verranno automaticamente cancellate dal Registro.
Ne segue che le imprese e persone già iscritte al 24/01/2019, ma non ancora certificate, dovranno conseguire i pertinenti certificati o attestati entro e non oltre il 24 settembre 2019, pena la cancellazione dal Registro Telematico Nazionale.
Per saperne di più consulta il sito web della banca dati FGAS oppure il sito web FGAS